Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9950 del 29 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La larga diffusione di un prodotto non fa venir meno il diritto all'esclusivitą del nome e del marchio, dato che nessuna norma sancisce la perdita di tale esclusivitą in dipendenza dell'espandersi della collocazione sul mercato, a meno che dal comportamento del titolare del diritto non possa desumersi con certezza un'acquiescenza all'uso da parte di terzi ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio. (Fattispecie relativa a frode in commercio).

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