Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11119 del 22 novembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'art. 517 c.p., tutela l'onestą degli scambi commerciali: pertanto č sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualitą del prodotto.

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