Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9584 del 5 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

L'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensģ in quella dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto l'insussistenza del reato di cui all'art. 517 c.p. poiché il marchio in questione non era tutelabile in quanto ignoto).

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