Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3306 del 20 maggio 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

In presenza di un negozio costitutivo di servitù (nella specie: di passaggio), la natura coattiva del relativo peso va riconosciuta quando sussistano nel caso concreto le condizioni di legge per la costituzione di una servitù coattiva e risulti che le parti abbiano inteso assoggettare il fondo servente al tipo specifico di soggezione previsto dalla legge come servitù coattiva.

(massima n. 2)

L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie: di passaggio) debbono essere dedotte dal titolo, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servitù. Siffatta indagine è indispensabile pure nell'ipotesi di generico asservimento di un fondo, poiché ciò non esclude che la servitù — spettante in tal caso, come titolarità di diritto e di soggezione, su tutto il fondo asservito — venga esercitata, in relazione alle concrete finalità per le quali essa è costituita, su una porzione determinata del fondo medesimo.

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