Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8675 del 20 ottobre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 13 della L. 30 aprile 1962, n. 283 vieta esplicitamente l'uso di nomi impropri nella vendita o propaganda di sostanze alimentari e tende alla difesa della generalità dei possibili acquirenti e particolarmente di coloro che hanno minore attitudine a rendersi conto, da sé medesimi, delle manovre ingannevoli degli altri, e ciò a prescindere dal fatto che avvenga o no l'atto di commercio. Con l'art. 515 c.p., invece, il legislatore ha inteso proteggere il consumatore dalle frodi commesse nei suoi confronti nell'atto dell'esercizio del commercio. Avendo, pertanto, i due reati diversa obiettività giuridica è ipotizzabile il concorso ai sensi dell'art. 81 cod. penale.

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