Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37602 del 25 settembre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di frode nell'esercizio del commercio č configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato č integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato. (Fattispecie nella quale nel menų affisso in un pubblico esercizio erano indicati alimenti per la preparazione - nella specie burro, prosciutto e mozzarella - diversi da quelli rinvenuti dalla P.G., ovvero margarina, spalla cotta e preparato alimentare filante).

(massima n. 2)

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuitā č incompatibile con il reato di frode nell'esercizio del commercio. (Fattispecie in tema di frode "qualitativa").

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