Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4897 del 26 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato di frode in commercio il soggetto che riceve un danno dalla frode č il consumatore: pertanto la competenza per territorio č quella dell'autoritā giudiziaria del luogo in cui č avvenuta la vendita al dettaglio, e non quella del luogo di produzione della merce.

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