Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3953 del 12 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) consiste nel consegnare all'acquirente cosa mobile non conforme a quella convenuta ed il termine «consegna» fa riferimento ad un'attività contrattuale (pattuizione-dichiarazione) tra venditore ed acquirente, sicché nel sistema di vendita al pubblico adottato dai supermercati il prodotto non solo è offerto al pubblico, ma è anche messo a sua completa disposizione e l'esposizione in vendita coincide con la possibile consegna all'acquirente.

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