Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8383 del 19 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera della propria obbligazione, ai sensi dell'art. 1510 c.c., con la consegna della merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente.

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