Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6436 del 13 giugno 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del delitto di frode in commercio consiste nel solo dolo generico, ossia nella coscienza e volontā di consegnare cosa diversa da quella pattuita. I moventi dell'azione criminosa sono, invece, estranei ed irrilevanti ai fini della configurabilitā di tale delitto, che sussiste, pertanto, anche se l'agente non si proponga come scopo l'inganno o il danno dell'acquirente. Con la norma di cui all'art. 515 c.p. si tutela principalmente l'interesse dello Stato al leale esercizio del commercio; l'interesse privato del compratore č preso in considerazione, invece, solo in via secondaria ed accessoria. Ne consegue che il reato di frode in commercio č configurabile anche quando la cosa consegnata in luogo di quella pattuita sia equivalente nelle caratteristiche sostanziali o meno costose. Nel contratto che si conclude tra compratore e venditore spetta a quest'ultimo (specie se sfornito del prodotto richiesto) risolvere il dubbio sull'effettiva portata della volontā dell'acquirente e sulla disponibilitā ad accettare prodotti diversi da quelli domandati. Se il venditore non formula controfferte e non domanda chiarimenti, deve intendersi che egli accetta la richiesta nei termini letterali in cui questa č formulata e il contratto deve essere eseguito in conformitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.