Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15555 del 11 novembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancanza o la differenza di segni distintivi, di rilevanza determinante nell'attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità. Al segno distintivo si ricollega nell'attività commerciale uno specifico valore che incide anche sul prezzo e, quando la circostanza che il bene acquistato sia connotato dal segno distintivo ha per l'acquirente carattere determinante, non può rilevare il fatto che il bene consegnato, pur essendo privo di tale segno, abbia identiche caratteristiche. Per quanto riguarda in particolare i formaggi a denominazioni di origine e tipiche, esiste un'articolata disciplina che garantisce anche con controlli il consumatore e che legittima la marcatura o l'apposizione di altro specifico contrassegno, sicché anche la sola mancanza di questi segni distintivi deve ritenersi elemento determinante di diversità. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 515 c.p. per formaggio «grana vernengo», privo dell'apposita marcatura, venduto in luogo di quello pattuito e dichiarato, che era il «parmigiano reggiano»).

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