Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10872 del 15 novembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste il reato di frode in commercio nell'ipotesi in cui venga consegnato un prodotto diverso per qualitą da quello pattuito: a tal fine č irrilevante che il prodotto medesimo sia conforme alla normativa vigente in materia, qualora esso sia difforme dalle pattuizioni intervenute tra le parti. (Nella specie trattavasi di calcestruzzo, nella cui composizione era stato sostituito parte del cemento con additivi chimici).

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