Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4826 del 4 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 c.p., soltanto l'identitą essenziale fra la cosa mobile dichiarata e quella consegnata esclude la frode e quindi il reato. Pertanto, nell'ipotesi della diversitą qualitativa, il giudizio sull'essenzialitą, che compete al giudice di merito, deve essere formulato con riferimento alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto e, in genere, a tutte quelle caratteristiche che consentono di distinguerlo da altri similari. (Fattispecie relativa a ritenuta esclusione di identitą essenziale di prodotto etichettato e posto in vendita come «smacchiatore alla trielina» la cui composizione conteneva questa sostanza in misura inferiore all'1% e in stato di impurezza, e quindi atto ad ingannare il consumatore).

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