Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10258 del 12 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esclusione del delitto di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 c.p.p., non rileva che alla consegna della cosa (una caldaia per impianto di riscaldamento) diversa da quella pattuita si accompagni la relativa installazione, qualora si tratti di prestazione accessoria. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto, contrariamente a quanto emerso in dibattimento, la sussistenza di un contratto di appalto).

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