Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38906 del 21 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato previsto dall'art. 514 c.p., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalitą dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrasse il delitto di cui all'art. 474 e non quello di cui all'art. 514 c.p. la contraffazione dei marchi di un noto stilista relativi ad un rilevante numero di camicie).

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