Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20647 del 1 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti non integra il delitto di cui all'art. 513 bis c.p., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, ma nemmeno quello di cui all'art. 513 dello stesso codice, qualora l'azione non sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e cioč di attentare alla libertą di iniziativa economica.

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