Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2617 del 23 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca č obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non č consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).

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