Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1083 del 30 gennaio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza che per l'esercizio della servitù siano necessarie delle opere e che il titolo costitutivo del relativo diritto ometta di indicare il soggetto tenuto alla loro esecuzione non esclude, di per sé, l'effetto reale immediato del predetto titolo perché, quando non si tratta di servitù costitutiva a vantaggio o a carico di un edificio da costruire odi un fondo da acquistare, la possibilità di immediato ed effettivo esercizio della servitù non è condizione della sua esistenza.

(massima n. 2)

La firma apposta dal difensore per l'autenticazione della procura speciale (mandato ad litem) scritta in margine al ricorso per cassazione vale anche per il ricorso perché consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso medesimo.

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