Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5218 del 20 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di valutazione delle circostanze nel caso di concorso di persone nel reato, l'art. 118 c.p., come sostituito dall'art. 3, L. n. 19 del 1990, sancisce che «sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono» le circostanze, aggravanti o attenuanti, «concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa» e quelle «inerenti alla persona del colpevole». Restano quindi fuori della previsione di tale articolo le circostanze relative alle qualità personali del colpevole e quelle che riguardano i rapporti fra il colpevole e la persona offesa, che vanno quindi estese a tutti i concorrenti, a norma dell'art. 110 c.p., ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.