Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7205 del 17 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve invece ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l'estensione. Infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso dell'altrui premeditazione, la sua volontà aderiva al progetto, investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che così vada interpretato l'art. 118 c.p., pur dopo la L. 7 febbraio 1990, n. 19 con la quale esso è stato modificato).

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