Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3299 del 23 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 c.p. preclude la configurabilitą di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del «far parte» del sodalizio criminoso. (Nella specie la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione dell'associazione per delinquere, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse l'applicazione dell'art. 618 c.p.p. e la rimessione alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione delle sezioni unite del 5 ottobre 1994, n. 16, ric. Demitry).

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