Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3185 del 11 aprile 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 c.p., mentre revocabile (artt. 206, 207 c.p.) è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma c.p.) o che può essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202 c.p.) in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203 c.p.). (Nella specie il difensore dell'imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualità era stata revocata).

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