Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3185 del 11 aprile 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di abitualitā a delinquere č giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non č soggetta a revoca, bensė ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 c.p., mentre revocabile (artt. 206, 207 c.p.) č la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma c.p.) o che puō essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202 c.p.) in base alla pericolositā sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203 c.p.). (Nella specie il difensore dell'imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualitā era stata revocata).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.