Cassazione penale Sez. I sentenza n. 295 del 2 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal testo dell'art. 102 c.p. si ricava che la pericolositą si manifesta con la consumazione del reato e non gią con il suo accertamento legale, in quanto il legislatore ha voluto condizionare la dichiarazione di abitualitą presunta alla frequenza di un particolare delitto di un dato momento storico e non gią alla definitivitą della condanna. Ognuna delle condizioni previste dall'art. 102 c.p. si compone di vari elementi che ruotano intorno a quello centrale, costituito dalla consumazione del delitto, in quanto questa e solo questa rivela la pericolositą del soggetto. Deve trattarsi cioč, di un delitto qualificato commesso in uno spazio di tempo ben preciso, per il quale venga riportata una condanna irrevocabile in misura gią qualificata dalla legge solo nella prima condizione ivi presunta; e non anche del delitto commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo precedente, ma anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna. In tema di dichiarazione di delinquente abituale la seconda condizione richiesta dalla legge al primo comma dell'art. 102 c.p. si verifica solo con la consumazione di un nuovo delitto non colposo, della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti, accertata la definitivitą di tutte le relative sentenze di condanna, non essendo necessaria che la consumazione del nuovo delitto sia anche posteriore al passaggio in giudicato della sentenza per l'ultimo dei precedenti delitti.

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