Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9053 del 12 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di abitualitā a delinquere, tanto nell'ipotesi dell'art. 102 c.p., quanto in quella del successivo art. 103, ha natura dichiarativa e non costitutiva e quindi č ostativa all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto anche se pronunciata dopo l'emanazione del decreto di clemenza purché i reati e le altre condiciones iuris che sono assunti come elementi sintomatici della qualificata pericolositā sociale del soggetto, siano anteriori al decreto clemenziale che esclude il beneficio per i soggetti colpiti da tale declaratoria.

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