Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1683 del 10 gennaio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Dopo l'entrata in vigore della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualitā nel delitto presunta dalla legge e che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status giā esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall'art. 102 c.p. — non č consentito ove non sussista una attuale e concreta pericolositā sociale.

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