Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5012 del 23 aprile 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il codice penale vigente detta una disciplina dell'uso di sostanze stupefacenti distinguendo tre situazioni tra loro diverse: l'intossicazione «acuta» la quale provoca alterazioni transitorie delle facoltà intellettive e volitive dell'agente, attribuendo ad essa rilevanza sotto il profilo degli artt. 88 e 89 c.p. quando sia accidentale, e cioè dovuta a caso fortuito o a forza maggiore; l'intossicazione derivante dall'uso abituale di sostanze stupefacenti, configurata quale aggravante, alla duplice condizione che l'imputato abbia commesso il delitto sotto l'influenza della droga e sia dedito all'uso di essa (art. 94, terzo comma, c.p.); l'intossicazione cronica, prevista dall'art. 95 c.p., che il legislatore considera uno stato patologico assimilato alla infermità mentale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 c.p. La linea di demarcazione tra l'uso abituale e l'intossicazione cronica da sostanze stupefacenti — sebbene problematica — deve essere individuata sulla base dei dati della scienza medica, il che comporta che occorrono accurate indagini per discernere i due stadi, in quanto l'uso di sostanze stupefacenti protratto nel tempo conduce, nella maggior parte dei casi, alla intossicazione, anche se clinicamente le due situazioni sono ben distinte. In ogni caso, già nello stadio iniziale e intermedio di psicopatologia, conseguente alla assunzione di stupefacenti, possono verificarsi casi di alterazioni della capacità di intendere e di volere, e non soltanto nel terzo stadio di deterioramento della personalità, con specifico riferimento all'attività criminosa rivolta al reperimento della droga e alla possibilità di fare uso della medesima. (Fattispecie relativa ad annullamento, per difetto di motivazione, poiché solo apparente, di sentenza che aveva ritenuto la piena capacità di intendere e di volere di un giovane tossicodipendente imputato di avere ucciso il padre che lo aveva rimproverato, avendolo sorpreso mentre stava assumendo una dose di eroina, senza disporre perizia psichiatrica, pure richiesta dalla difesa e senza condurre un esame approfondito, sul piano logico-giuridico e in un giudizio di sintesi, degli elementi atti a delineare la personalità dell'imputato medesimo).

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