Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10218 del 12 luglio 1989

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'imputabilità lo stato di tossicodipendenza può assumere rilevanza soltanto se sul medesimo si innesti e si sovrapponga uno stato patologico riguardante anche la capacità di intendere e di volere.

(massima n. 2)

In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, poichè il malore improvviso incide sull'imputabilità, non rientrando nella categoria giuridica del caso fortuito, deve essere accertato d'ufficio dal giudice e non provato dall'imputato. Costui, tuttavia, ha l'obbligo di allegazione e di indicazione degli elementi specifici di valutazione su cui l'assunto si fonda. Ne consegue, pertanto, che in caso di dubbio è consentita la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

(massima n. 3)

La cronica intossicazione da sostanze stupefacenti può influire sulla capacità di intendere e di volere, quando, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provochi alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia.

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