Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16814 del 30 novembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'imputabilità penale, le intossicazioni esogene — fra cui rientrano quelle da alcool o da sostanze stupefacenti che incidono sul sistema nervoso — possono influire sulla ideazione del fatto criminoso e sulla condotta dell'agente quando siano stabilmente insediate nel soggetto, così da provocare alterazioni patologiche permanenti per la cronicità delle intossicazioni medesime e non quando alterino solo transitoriamente i processi ideativi e volitivi.

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