Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6710 del 14 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli stati emotivi e passionali, che, a norma dell'art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono la imputabilità, possono eccezionalmente avere rilievo sull'anzidetta imputabilità allorquando travalichino la sfera puramente psicologica e degenerino in un vero e proprio, anche se transeunte, squilibrio mentale. Ne deriva che la gelosia, la quale costituisce uno stato passionale privo delle anzidette caratteristiche degenerative, è inoperativa ai fini della imputabilità. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è disattesa la censura della difesa, secondo cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della incidenza del prorompente sentimento di gelosia dell'imputato, rifiutandosi di considerare l'automatismo dell'azione, la obliquità dei colpi inferti sulla superficie addominale della vittima e soprattutto la significativa incertezza nel racconto inerente alle modalità di esecuzione della condotta delittuosa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.