Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1435 del 7 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La falsa opinione sul tradimento del coniuge può atteggiarsi o come idea portatrice di inquietudini, di per sé sole ininfluenti, o come stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione e di inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme e automatica. Solo in questa seconda ipotesi può parlarsi di infermità mentale dipendente da causa patologica e idonea ad escludere o ad attenuare fortemente la capacità di intendere e di volere. (Fattispecie relativa a uxoricidio).

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