Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24614 del 5 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imputabilitą, le anomalie che influiscono sulla capacitą di intendere e di volere sono le malattie mentali in senso stretto, cioč le insufficienze celebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalitą per qualitą e non per quantitą. Ne consegue che esula dalla nozione di infermitą mentale il gruppo delle cosiddette abnormitą psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell'applicabilitą degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali.

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