Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10812 del 31 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla privazione della libertā personale, (art. 605 c.p.) quando questa sia stata limitata al tempo necessario alla consumazione della rapina e si č identificata ed esaurita con il mezzo immediato e diretto di esecuzione della rapina medesima, in rapporto funzionale con tale esecuzione, in forza del principio di specialitā ne diviene elemento costitutivo. (Fattispecie in tema di delitto di sequestro di persona, che, enunciando il sopra esposto principio, la Corte ha ritenuto assorbito nel reato di rapina aggravata, ex art. 628, 2 capoverso n. 2 c.p.).

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