Cassazione penale Sez. V sentenza n. 37567 del 3 ottobre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) č figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 c.p. Ne consegue che, per il caso di identitą del bene appropriato e distratto, l'agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall'art. 84 comma primo c.p. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non č preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 c.p., secondo un principio di equitą che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita gią giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).

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