Cassazione penale Sez. V sentenza n. 957 del 20 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato elettorale previsto dall'art. 87, comma secondo D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla metà, è un reato complesso, diverso e assai più grave dalla fattispecie semplice, in quanto il procurare voti per sè o per altri è una condotta diretta ad agevolare l'associazione di stampo mafioso; pertanto il termine abbreviato di prescrizione previsto dall'art. 110 della predetta legge 570/1960, avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in via estensiva a tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza aggravante.

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