Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7588 del 12 luglio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'intento di rendere compatto e, quindi, efficace uno sciopero, č lecito compiere opera di propaganda e persuasione verso gli incerti o i dissidenti disposti ad essere informati sui motivi che inducono il lavoratore ad astenersi dal lavoro. Ma č evidente che, in difetto di una regolamentazione, demandata dalla Costituzione al legislatore, del diritto di sciopero, spetta all'interprete di determinarne i limiti; e tali limiti ovviamente, non possono che derivare dall'obbligo imposto dall'ordinamento giuridico di non violare le norme dettate a tutela di altri beni o interessi, nel senso che le cosiddette azioni sussidiarie ritenute necessarie per la riuscita dell'astensione dal lavoro sono legittime a condizione che non siano poste in essere modalitā lesive di altri interessi primari penalmente tutelati. Sussistono gli estremi del reato di violenza privata nel caso in cui gli scioperanti sollevino l'autoveicolo guidato dall'operaio dissenziente nel tentativo di farlo retrocedere mentre si avvicina al cancello di ingresso dello stabilimento

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