Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11796 del 7 luglio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Non integra il reato di cui all'articolo 504 c.p. la c.d. serrata dei piccoli esercenti attuata per motivi economici inerenti all'attivitą aziendale, essendo tali manifestazioni estranee a qualsiasi conflitto tra datori di lavoro e lavoratori subordinati, da considerare, quindi, come una «legittima forma di sciopero». (Nella specie la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva lavoratori subordinati e comunque la natura della manifestazione escludeva ripercussioni apprezzabili su eventuali rapporti di lavoro e non vi era attinenza con vertenze sindacali o con i diritti dei dipendenti).

(massima n. 2)

Per escludere la configurabilitą del reato di cui all'art. 504 c.p. e ricondurre la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 506 c.p., č necessario che la serrata non attenga a vertenze di carattere sindacale o a diritti dei lavoratori dipendenti, che la stessa non abbia durata considerevole tale da incidere su eventuali rapporti di lavoro subordinato e che non sussistano lesioni degli interessi dell'economia pubblica.

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