Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1454 del 19 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca dell'indulto va disposta quando si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche quando si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella dovuta. Infatti l'applicazione unitaria del beneficio in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, comma secondo, c.p., si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite senza necessitą di un formale provvedimento di revoca.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.