Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13700 del 22 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di servitų discontinue, l'esercizio saltuario non č di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'"animus derelinquendi", la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilitā del possessore.

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