Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1149 del 7 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di valutazione delle circostanze, correlando le norme di cui agli artt. 59 e 118 c.p. - come modificati dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 - si ricavano due complementari principi giuridici. Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell'art. 118 - e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole - si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno: viceversa, le circostanze oggettive e quelle soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. (Nella fattispecie, il ricorrente - assolto dai reati di associazione per delinquere ed estorsione a lui contestati in concorso con altri - era stato condannato, quale fiancheggiatore, per il delitto di lesioni personali, con l'aggravante del nesso teleologico perché finalizzato al fatto estorsivo, unitamente ad altro coimputato, autore materiale del delitto di lesioni, condannato, quest'ultimo, anche per l'estorsione. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso ed in virtù del principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità dell'aggravante in questione al ricorrente, atteso che la corte di merito, riconoscendo l'estraneità del medesimo, sia all'associazione per delinquere, sia al delitto di estorsione, aveva dato «assiomatica dimostrazione della preclusiva estraneità oggettiva» dello stesso alla finalità perseguita dall'autore materiale delle lesioni, e, comunque, della non conoscenza di quella finalità; conoscenza che - ha precisato la Suprema Corte - è, a norma dell'art. 59 c.p., pur sempre requisito ulteriore, anche se soggettivo, per l'applicazione dell'aggravante).

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