Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11356 del 13 dicembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che ha creato una fonte di pericolo č tenuto a quella particolare forma di garanzia, chiamata di controllo, la quale, insieme con l'altra, definita di protezione, costituisce il contenuto dell'art. 40, secondo comma, c.p., che detta la disciplina del reato omissivo improprio. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona entrata nella vigna di proprietā dell'imputato per recuperare il bestiame ed annegata in una pozza d'acqua artificialmente creata, č stato ritenuto che quest'ultimo, avendo posto in essere una fonte di pericolo per l'altrui incolumitā si fosse collocato, rispetto ad essa, in una posizione di controllo, concretantesi nell'obbligo di evitare che la stessa potesse recare danni a terzi mediante la predisposizione di adeguate cautele).

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