Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4892 del 23 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato di bancarotta fraudolenta l'amministratore della societą che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati contestati a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica da parte della c.d. testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilitą. La sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilitą.

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