Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 24030 del 26 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei reati colposi omissivi impropri l'accertamento della colpa non puō prescindere dalla individuazione della posizione di garanzia, cioč della norma che impone al soggetto, cui si imputa la colpa, di tenere quel comportamento positivo la cui omissione ha determinato il verificarsi dell'evento (fattispecie in cui si č esclusa la responsabilitā per il reato di omicidio colposo del sindaco e degli organizzatori di una manifestazione, per l'incidente occorso ad un giovane che, nel tentativo di scalare un pennone da bandiera installato nella piazza del Comune e utilizzato per lo stesso evento, cadeva procurandosi lesioni mortali, in quanto nei confronti di tali soggetti non č stata individuata alcuna condotta omissiva in rapporto causale con il decesso, nč ad essi č stato possibile imputare l'inosservanza di comportamenti positivi imposti da norme di legge o da disposizioni contrattuali ovvero una responsabilitā in dipendenza di un'attivitā pericolosa, dal momento che solo l'uso improprio del pennone ha reso pericoloso un oggetto che nella sua naturale destinazione era del tutto innocuo).

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