Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16998 del 18 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il responsabile di una societā sportiva, che ha la disponibilitā di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attivitā e discipline sportive, č titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p. ed č tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumitā fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adotti, del nesso di causalitā con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo.

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