Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28701 del 21 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. (Fattispecie in cui la Corte, nell'accogliere il ricorso del P.G., ha ritenuto configurabile, a carico del Rettore di una comunità di accoglienza giovanile, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento, costituito da reiterate condotte di abuso sessuale ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere dal responsabile dell'annesso convitto).

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