Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 41980 del 25 ottobre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di lesioni personali colpose a seguito di incidente ferroviario, sussiste la responsabilitą, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., del conduttore e manovratore di un treno di servizio che, trovandosi dinnanzi ad un passaggio a livello in avaria - e cioč con le sbarre alzate per l'interruzione dell'alimentazione dell'impianto elettromeccanico di governo e in assenza della segnaletica sostitutiva, ex art. 184 reg. es. C.d.S. - omettano di porre in essere il comportamento previsto dalle specifiche prescrizioni cautelari delle Ferrovie retiche, che impongono di fermare il convoglio prima del passaggio a livello, constatare che questo sia libero e proseguire poi lentamente. In tal caso, infatti, essi rivestono una posizione di garanzia con obblighi di controllo inerenti all'esercizio di un'attivitą pericolosa, a salvaguardia dell'incolumitą di coloro che attraversano il predetto passaggio a livello.

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