Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3908 del 26 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La negligenza o l'imperizia dei sanitari non esclude il rapporto di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte, perché la colpa dei medici non può ritenersi del tutto indipendente, ossia causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, rispetto al comportamento dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha dato luogo al necessario intervento operatorio. La suddetta negligenza od imperizia, infatti, non è avvenimento eccezionale ed atipico rispetto alla serie causale precedente di cui costituisce anzi un normale sviluppo evolutivo. (Fattispecie in tema di omicidio preterintenzionale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.