Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11999 del 22 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di una situazione di pericolosità concretamente accertata eccedente il normale livello di rischio collegato all'attività, la mancata adozione da parte dei responsabili dell'esercizio ferroviario delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità delle persone è fonte di responsabilità penale per colpa. (Fattispecie di incidente ferroviario verificatosi in un tratto ferroviario privo di recinzione abitualmente attraversato dalla popolazione locale, in cui la colpa delle ferrovie è stata ravvisata nel non avere predisposto misure volte ad impedire l'attraversamento dei binari, né aver tenuto pulita dalla vegetazione la sede ferroviaria né aver ordinato la riduzione della velocità dei treni in transito).

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