Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16001 del 29 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro impongono determinate cautele in funzione del luogo di lavoro nel suo complesso e non delle specifiche mansioni di ogni singolo lavoratore, rientrando nell'id quod plerumque accidit che i dipendenti siano comandati a svolgere un compito anche al di fuori del posto predeterminato ed in maniera occasionale. Pertanto, l'attuazione delle misure antinfortunistiche riguarda ogni luogo e tutti gli strumenti di cui i lavoratori possano servirsi in relazione alle incombenze varie inerenti all'attivitą che si svolge nel luogo di lavoro. (Fattispecie in cui a un dipendente era stato assegnato il compito di togliere dei vetri rotti dalle finestre di un capannone, compito che esulava dalle mansioni tipiche del dipendente e che per eseguire il quale si era servito di un trabattello senza inserire gli stabilizzatori. Il datore di lavoro non si era curato di informare il dipendente della necessitą del loro uso per evitare lo sbilanciamento dello strumento, cosa puntualmente avvenuta e che aveva determinato la caduta e l'infortunio del lavoratore).

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