Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43966 del 17 novembre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneitā delle relative misure di prevenzione, la responsabilitā del datore di lavoro non č esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento.

(massima n. 2)

La titolaritā di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilitā colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilitā ed evitabilitā dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

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