Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 25654 del 27 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dipendente dell'impresa di gestione degli impianti sciistici risponde colposamente delle lesioni provocate ad uno sciatore il quale, avendo tracciato a bordo del suo "snowboard" una anomala traiettoria sulla pista lasciata semideserta a fine giornata, non sia riuscito ad evitare l'impatto con la motoslitta guidata dal dipendente dell'impresa di gestione nonostante la segnalazione acustica da questi operata, atteso che il comportamento dello sciatore non č sufficiente a determinare l'interruzione del nesso causale e che incombe comunque sul dipendente un obbligo di garanzia avente ad oggetto l'incolumitą dei fruitori degli impianti. (Nella specie, la S.C., annullando la sentenza assolutoria, ha osservato come il guidatore della motoslitta fosse tenuto, a maggior ragione in presenza di sciatori, ad impiegare la massima prudenza ed attenzione al fine di evitare incidenti, tenendosi pronto a porre in essere, anche in virtł delle condizioni climatiche e delle condizioni del terreno innevato, tutte le manovre di emergenza idonee ad evitare lo scontro).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.